RegolamentoTitolo III

Art. 25

In vigore dal 17 mag 1926
La copia tanto delle decisioni quanto di ogni altro provvedimento o atto giudiziale, è rilasciato dalla segreteria sulla competente carta da bollo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 25 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo