RegolamentoTitolo III

Art. 28

In vigore dal 10 ott 1907
Le parti che presentano memorie e deduzioni, a norma dell' della legge, debbono fare elezione di domicilio nella città ove risiede la Giunta, e, in difetto, s'intenderà che abbiano eletto domicilio presso la segreteria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-28

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Art. 28 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo