Regolamento›Titolo IV
Art. 33
In vigore dal 10 ott 1907
L'atto d'intervento è notificato alle parti ed all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato nelle forme prescritte pel ricorso, e dev'essere depositato in segreteria entro cinque giorni immediatamente successivi a quello della notificazione, sotto pena di decadenza.
La segreteria, ove ne sia richiesta, deve rilasciare ricevuta del deposito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-33