RegolamentoTitolo IV

Art. 36

In vigore dal 10 ott 1907
Se la contestazione può essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, la Giunta pronuncia nel merito. Pronuncia pure nel merito dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal Codice di procedura civile fino alla proposta della querela. Proposta la querela, la Giunta sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-36

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Art. 36 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo