Regolamento›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 10 ott 1907
La determinazione del giorno della udienza ha luogo secondo l'ordine d'iscrizione nel registro generale.
I ricorsi urgenti hanno la precedenza, osservato l'ordine d'iscrizione nel relativo ruolo.
Sono considerati urgenti i ricorsi in materia elettorale e quelli per i quali siavi stata abbreviazione di termine o sospensione dell'esecuzione dell'atto o provvedimento amministrativo, o sia intervenuto il provvedimento, di cui all'ultimo capoverso dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-31