RegolamentoTitolo IV

Art. 32

In vigore dal 10 ott 1907
Chi ha interesse nella contestazione può intervenirvi. L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione. L'atto d'intervento è diretto alla Giunta; esso deve contenere i motivi sui quali si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi e la elezione di domicilio a termini dell' della legge, ed essere sottoscritto dagli instanti o da uno di essi, o da un procuratore munito di mandato speciale. L'intervento può essere ordinato d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-32

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Art. 32 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo