RegolamentoTitolo IV

Art. 34

In vigore dal 10 ott 1907
Nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto d'intervento, gli interessati e l'Amministrazione possono presentare e trasmettere alla segreteria memorie e documenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-34

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Art. 34 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo