Regolamento›Titolo V
Art. 38
In vigore dal 10 ott 1907
Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione secondo il Codice di procedura civile sono applicabili ai componenti la Giunta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-38