Regolamento›Titolo V
Art. 41
In vigore dal 10 ott 1907
La Giunta decide sulla domanda in Camera di consiglio.
Se la domanda è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata, con la stessa decisione, ad una multa che può estendersi fino a lire cento.
La multa non è applicabile se la domanda sia stata proposta dall'Amministrazione.
La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-41