Regolamento›Titolo VI
Art. 44
In vigore dal 10 ott 1907
Se i mezzi istruttori, di cui ai precedenti articoli, sono ordinati d'ufficio, la Giunta intima alla parte ricorrente il deposito della somma approssimativamente necessaria all'uopo. Se i detti mezzi siano ordinati in seguito ad istanza di parte, questa è tenuta ad eseguire il deposito, che deve sempre essere fatto nella tesoreria provinciale.
Qualora la somma non risultasse sufficiente, non viene provveduto sul ricorso fino a che la parte ricorrente non provi di aver eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente. Se i mezzi istruttori siano stati ordinati su istanza di parte, ove questa non abbia fatto il deposito o l'abbia fatto insufficiente, è in facoltà della parte contraria, che non preferisca di anticipare le spese, di far prefiggere un termine, decorso il quale la Giunta decide allo stato degli atti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-44