RegolamentoTitolo VI

Art. 43

In vigore dal 10 ott 1907
La Giunta può altresì, quando non sia possibile stabilire altrimenti la verità dei fatti, ordinare d'ufficio o dietro istanza di parte, perizie, verificazioni, accessi sui luoghi per ispezioni, verificazioni anche con sommaria assunzione di testimoni, delegando uno dei commissari alle operazioni con l'assistenza del segretario, che deve redigere i relativi processi verbali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-43

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Art. 43 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo