RegolamentoTitolo VI

Art. 42

In vigore dal 10 ott 1907
Quando, discusso il ricorso all'udienza, la Giunta riconosce la necessità di una più ampia istruzione a termini dell' della legge, la decisione determina l'ammissione dei mezzi istruttori, i termini da osservare ed i modi con cui devono seguire.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-42

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Art. 42 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo