RegolamentoTitolo V

Art. 40

In vigore dal 10 ott 1907
Il segretario dà immediatamente comunicazione della domanda al ricusato, il quale, in fine di essa, deve fare la risposta sulla sussistenza dei motivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-40

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Art. 40 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo