RegolamentoTitolo VI

Art. 45

In vigore dal 10 ott 1907
Nei casi preveduti dall', a cura dell'Amministrazione interessata, a cui sono commesse le nuove verificazioni, ai termini dell' della legge, sono, cinque giorni prima, notificate alle parti, il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni. Se l'Istruttoria, ai termini dell', debba eseguirsi per mezzo di un delegato dello stesso collegio giudicante, la notificazione è fatta alle parti interessati, a cura del segretario della Giunta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-45

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Art. 45 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo