Regolamento›Titolo VII
Art. 49
In vigore dal 10 ott 1907
Le parti e i loro rappresentanti non possono parlare se prima non ne hanno ottenuto la facoltà del presidente, al quale devono sempre rivolgere la parola.
Il presidente chiama all'ordine coloro che oltrepassino i termini di una ordinata discussione, elimina le oziose disgressioni e le inutili questioni, vieta le interruzioni, e, quando riconosce che la controversia è sufficientemente chiarita, fa cessare la discussione.
Il presidente può anche fissare le questioni, sulle quali, a seguito della esposizione del fatto, deve aggirare la pubblica discussione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-49