RegolamentoTitolo VII

Art. 49

In vigore dal 10 ott 1907
Le parti e i loro rappresentanti non possono parlare se prima non ne hanno ottenuto la facoltà del presidente, al quale devono sempre rivolgere la parola. Il presidente chiama all'ordine coloro che oltrepassino i termini di una ordinata discussione, elimina le oziose disgressioni e le inutili questioni, vieta le interruzioni, e, quando riconosce che la controversia è sufficientemente chiarita, fa cessare la discussione. Il presidente può anche fissare le questioni, sulle quali, a seguito della esposizione del fatto, deve aggirare la pubblica discussione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-49

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Art. 49 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo