RegolamentoTitolo VII

Art. 51

In vigore dal 10 ott 1907
Sono applicabili alle udienze e della Giunta i seguenti articoli del codice di procedura civile. Articolo 354. - Il presidente dirige le udienze e mantiene il buon ordine. Quanto prescrive deve essere immediatamente eseguito. Articolo 355. - Chi interviene alle udienze non può portare armi o bastoni, e deve stare a capo scoperto, con rispetto e in silenzio. È vietato di fare all'udienze segni di approvazione o disapprovazione, o di cagionare disturbo in qualsiasi modo. In caso di trasgressione il presidente ammonisce o fa uscire dalla sala il trasgressore, il quale, se non obbedisca, può essere sull'ordine del presidente condotto agli arresti per ore ventiquattro. Quando il fatto costituisce un reato si osservano le disposizioni del codice di procedura penale sulla polizia delle udienze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-51

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Art. 51 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo