Regolamento›Titolo VIII
Art. 55
In vigore dal 10 ott 1907
Le deliberazioni della Giunta si prendono dopo la discussione del ricorso; la pronunciazione della decisione può essere differita ad una delle prossime udienze.
La deliberazione si fa in segreto.
Non possono concorrere alla deliberazione della decisione se non i commissari che hanno assistito alla discussione del ricorso.
Qualora il loro numero sia maggiore di quello richiesto per giudicare, si astengono i supplenti o i meno anziani; quando però uno di questi sia il relatore, vota egli invece dell'ultimo che altrimenti avrebbe dovuto votare..
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-55