Regolamento›Titolo VIII
Art. 59
In vigore dal 10 ott 1907
La decisione non può essere modificata quando è sottoscritta dai votanti.
È pronunciata in nome del Re, e nella parte dispositiva è pubblicata dal segretario nella prima udienza successiva al giorno in cui è sottoscritta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-59