RegolamentoTitolo VIII

Art. 59

In vigore dal 10 ott 1907
La decisione non può essere modificata quando è sottoscritta dai votanti. È pronunciata in nome del Re, e nella parte dispositiva è pubblicata dal segretario nella prima udienza successiva al giorno in cui è sottoscritta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-59

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Art. 59 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo