Art. 59
RegolamentoTitolo VIII

Art. 59

59 / 77
In vigore dal 10 ott 1907
La decisione non può essere modificata quando è sottoscritta dai votanti. È pronunciata in nome del Re, e nella parte dispositiva è pubblicata dal segretario nella prima udienza successiva al giorno in cui è sottoscritta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-59