RegolamentoTitolo VIII

Art. 58

In vigore dal 10 ott 1907
Nella compilazione dei motivi delle decisioni devono separarsi le questioni di fatto dalle questioni di diritto; si enunciano gli articoli di legge sui quali la decisione è fondata, e si fa un cenno conciso dei principi generali di diritto, che hanno influito sulla decisione medesima, senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti dalle parti e senza invocare l'autorità degli scrittori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-58

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Art. 58 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo