Regolamento›Titolo VIII
Art. 56
In vigore dal 10 ott 1907
Appartiene al presidente di formulare le questioni sulle quali la giunta deve deliberare.
ogni commissario puoì chiedere al presidente di mettere ai voti una determinata questione; se il presidente non aderisce, la giunta delibera.
Nessun commissario può essere interrotto nel momento in cui espone il suo voto, il solo presidente ha diritto di richiamare alla questione da esso proposta ai voti il commissario che se ne allontani.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-56