RegolamentoTitolo VIII

Art. 57

In vigore dal 10 ott 1907
Le decisioni si formano a maggioranza assoluta di voti. Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per dedurne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti per decidere quale debba essere eliminata,e così di seguito finché le opinioni siano ridotte a due, sulle quali i commissari votano definitivamente. Il presidente raccoglie i voti. Il primo a votare è il relatore; segue il commissario supplente o l'effettivo meno anziano in ordine di nomina; e così continuando sino a chi presiede. Chiusa la votazione il presidente designa fra i membri della maggioranza chi debba compilare la decisione, qualora il relatore rimasto in minoranza vi si ricusi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-57

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Art. 57 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo