RegolamentoTitolo VIII

Art. 62

In vigore dal 10 ott 1907
La decisione contiene la condanna delle parti soccombenti alle spese che vengono liquidate nella decisione stessa o dall'estensore, salvo il disposto del penultimo capoverso dell' della legge. Nella tassazione non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui. Quando la tassazione è fatta dall'estensore della decisione, l'ordinanza ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva. La parte, che intende proporre reclamo contro la tassazione fatta dall'estensore, deve presentarlo nel termine di giorni tre alla Giunta, la quale provvede in Camera di consiglio con decisione irrevocabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-62

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Art. 62 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo