Regolamento›Titolo IX
Art. 65
In vigore dal 10 ott 1907
La domanda di revocazione è diretta alla Giunta e notificata agli interessati nelle forme prescritte pel ricorso.
La domanda deve essere depositata in segreteria, entro dieci giorni dalla notificazione, nei modi stabiliti dagli della legge e 20 del presente regolamento sotto pena di decadenza.
La segreteria, ove ne sia richiesta, deve rilasciare ricevuta del deposito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-65