Regolamento›Titolo IX
Art. 68
In vigore dal 10 ott 1907
La decisione che ammette la revocazione ordina la restituzione della somma depositata, e rimette le parti nello stato in cui erano prima della decisione revocata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-68