RegolamentoTitolo IX

Art. 68

In vigore dal 10 ott 1907
La decisione che ammette la revocazione ordina la restituzione della somma depositata, e rimette le parti nello stato in cui erano prima della decisione revocata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-68

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