RegolamentoTitolo X

Art. 72

In vigore dal 10 ott 1907
Ove occorra correggere omissioni od errori, che non producono la nullità della decisione a sensi dell' della legge, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non sia stata riferita nella decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, la domanda per la correzione dev'essere fatta alla Giunta, la quale, sul consenso delle parti, decreta in Camera di consiglio la correzione richiesta. In caso di dissenso delle parti, sulle domande di correzione pronuncia la Giunta col procedimento ordinario. Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione del decreto o della decisione che le abbia ordinate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-72

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Art. 72 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo