RegolamentoTitolo X

Art. 74

In vigore dal 10 ott 1907
I membri della Giunta non possono sentire private informazioni relative ai ricorsi pendenti avanti la Giunta stessa. Non possono ricevere memorie concernenti tali ricorsi, se non per mezzo della segreteria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-74

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