Regolamento›Titolo X
Art. 74
In vigore dal 10 ott 1907
I membri della Giunta non possono sentire private informazioni relative ai ricorsi pendenti avanti la Giunta stessa. Non possono ricevere memorie concernenti tali ricorsi, se non per mezzo della segreteria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-74