Regolamento›Titolo X
Art. 73
In vigore dal 10 ott 1907
In qualunque stato della controversia si può rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale, depositato in segreteria, o mediante dichiarazione fatta in segreteria dal rinunziante, della quale viene steso processo verbale.
Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.
La rinuncia deve essere notificata alla controparte, eccetto il caso che sia fatta oralmente all'udienza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-73