RegolamentoTitolo X

Art. 76

In vigore dal 10 ott 1907
Non è ammesso ricorso alla Giunta provinciale contro gli atti o provvedimenti dell'autorità amministrativa devoluti alla sua giurisdizione dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837, i quali siano anteriori al giorno in cui la legge stessa è entrata in vigore. Questa disposizione non si applica agli atti o provvedimenti contro i quali sia stato da altre leggi ammesso ricorso in sede giurisdizionale alla Giunta provinciale amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-76

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