RegolamentoTitolo X

Art. 77

In vigore dal 10 ott 1907
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento, o che provvedono in ordine alle materie sulle quali esso dispone. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri GIOLITTI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-77

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Art. 77 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo