Regolamento›Titolo X
Art. 75
In vigore dal 10 ott 1907
I giudizi rimasti sospesi per effetto dell' della legge l° maggio 1890, n. 6837, in ordine ai quali debba ancora decidersi dalla Cassazione la questione di competenza possono essere riassunti innanzi le Giunte provinciali amministrative su domanda di una delle parti o della pubblica amministrazione.
La domanda deve essere notificata nei modi prescritti per i ricorsi, e depositata in segreteria con la prova dell'eseguita notificazione nel termine stabilito dall' della legge.
Il presidente della Giunta richiama d'ufficio gli atti precedentemente inviati alla Corte di cassazione per decidere della competenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-75