Regolamento›Titolo X
Art. 71
In vigore dal 10 ott 1907
La morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-71