RegolamentoTitolo X

Art. 71

In vigore dal 10 ott 1907
La morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-71

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Art. 71 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo