Regolamento›Titolo IX
Art. 69
In vigore dal 10 ott 1907
Quando lo stato della controversia lo permetta, si giudica con una sola decisione sull'ammissione della domanda di revocazione e sul merito della controversia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-69