RegolamentoTitolo IX

Art. 67

In vigore dal 10 ott 1907
La prova del deposito di lire cento, prescritto dall' della legge, deve essere data da chi vuole agire per revocazione con quietanza del ricevitore del registro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-67

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Art. 67 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo