Regolamento›Titolo IX
Art. 67
In vigore dal 10 ott 1907
La prova del deposito di lire cento, prescritto dall' della legge, deve essere data da chi vuole agire per revocazione con quietanza del ricevitore del registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-67