Regolamento›Titolo VIII
Art. 63
In vigore dal 10 ott 1907
L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non può essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine sì dell'originale che dell'estratto.
Questo deve essere intitolato in nomo del Re e terminare con la formola stabilita nell'art. 556 del codice di procedura civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-63