RegolamentoTitolo VIII

Art. 63

In vigore dal 10 ott 1907
L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non può essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine sì dell'originale che dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nomo del Re e terminare con la formola stabilita nell'art. 556 del codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-63

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