Regolamento›Titolo VIII
Art. 60
In vigore dal 10 ott 1907
La notificazione delle decisioni, ad istanza delle parti interessate, deve essere fatta nelle forme stabilite per la notificazione dei ricorsi. Quando però la notificazione alle parti è fatta a cura dell'Amministrazione può aver luogo nelle forme ammesse dai regolamenti amministrativi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-60