RegolamentoTitolo VIII

Art. 64

In vigore dal 10 ott 1907
Per gli effetti di cui all', lettera b), della legge, tutte le decisioni definitive della Giunta sono dalla segreteria trasmesse per la posta in piego raccomandato al Ministero dal quale dipende l'autorità o l'amministrazione da cui è emanato l'atto provvedimento che ha formato oggetto del ricorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-64

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