RegolamentoTitolo VII

Art. 52

In vigore dal 10 ott 1907
Il presidente, per gravi motivi di ordine pubblico, può richiedere l'intervento della forza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo