RegolamentoTitolo VII

Art. 50

In vigore dal 10 ott 1907
Nel giorno stabilito, ancorchè per una delle parti o dal loro rappresentante sia presente all'udienza, la Giunta pronunzia col ricorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-50

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Art. 50 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo