Regolamento›Titolo VII
Art. 48
In vigore dal 10 ott 1907
Se nel giorno stabilito per l'udienza questa non potesse tenersi, la esposizione dei ricorsi si intende rimandata al primo giorno dell'udienza immediatamente successivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-48