RegolamentoTitolo VII

Art. 47

In vigore dal 10 ott 1907
All'udienza assiste il segretario della Giunta. I ricorsi sono chiamati all'udienza dal presidente secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo di udienza affisso nella sede dell'ingresso della Giunta, mantenuta la precedenza agli urgenti. È però in facoltà del presidente di variare parzialmente, per gravi ragioni, l'ordine di chiamata dei ricorsi. Dell'uso di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel verbale di udienza. Il relatore espone i fatti che sono fondamento del ricorso e delle conclusioni, nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dalle parti. Nella sua esposizione il relatore deve astenersi rigorosamente dal far conoscere e dall'indicare il suo avviso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-47

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