RegolamentoTitolo IV

Art. 37

In vigore dal 10 ott 1907
Terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia nella segreteria, sotto pena, se è il ricorrente, della decadenza del ricorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-37

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