Art. 43
RegolamentoTitolo VI

Art. 43

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In vigore dal 10 ott 1907
La Giunta può altresì, quando non sia possibile stabilire altrimenti la verità dei fatti, ordinare d'ufficio o dietro istanza di parte, perizie, verificazioni, accessi sui luoghi per ispezioni, verificazioni anche con sommaria assunzione di testimoni, delegando uno dei commissari alle operazioni con l'assistenza del segretario, che deve redigere i relativi processi verbali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-43