Regolamento›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 10 ott 1907
Se alcuna delle parti chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione, la Giunta, udite le parti interessate, può ordinarne l'unione; il presidente può, anche quando non sia stata chiesta l'unione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza, affinché la Giunta possa giudicare della loro connessione, e in questo caso la Giunta stessa decide della loro unione, e pronuncia sui due ricorsi con una sola decisione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-30