RegolamentoTitolo III

Art. 26

In vigore dal 10 ott 1907
Il decreto di abbreviazione o di proroga di termini di cui all' della legge è fatto in fine della domanda e dev'essere notificato all'autorità ed agli interessati entro il termine che è stabilito nel decreto stesso. Il termine abbreviato non decorre che dalla data della notificazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-26

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Art. 26 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo