Regolamento›Titolo III
Art. 26
In vigore dal 10 ott 1907
Il decreto di abbreviazione o di proroga di termini di cui all' della legge è fatto in fine della domanda e dev'essere notificato all'autorità ed agli interessati entro il termine che è stabilito nel decreto stesso.
Il termine abbreviato non decorre che dalla data della notificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-26