RegolamentoTitolo III

Art. 18

In vigore dal 10 ott 1907
La Giunta provinciale, nell'ordinare la integrazione del giudizio, indica le persone alle quali il ricorso deve essere notificato e, ove ne sia il caso, autorizza la notificazione per pubblici proclami. Stabilisce, inoltre, il termine dentro il quale deve effettuarsi notificazione del ricorso e il deposito del medesimo nella segreteria, insieme con la prova dell'eseguita notificazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-18

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Art. 18 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo