Art. 18
RegolamentoTitolo III

Art. 18

18 / 77
In vigore dal 10 ott 1907
La Giunta provinciale, nell'ordinare la integrazione del giudizio, indica le persone alle quali il ricorso deve essere notificato e, ove ne sia il caso, autorizza la notificazione per pubblici proclami. Stabilisce, inoltre, il termine dentro il quale deve effettuarsi notificazione del ricorso e il deposito del medesimo nella segreteria, insieme con la prova dell'eseguita notificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-18