RegolamentoTitolo III

Art. 4

In vigore dal 10 ott 1907
Il ricorso in via gerarchica esclude quello in via contenziosa. Promosso il ricorso in via contenziosa, è escluso il ricorso in via gerarchica. Però, se siano più gli interessati, il ricorrente, che ha prescelto una via, deve notificare il ricorso agli altri. Ove la via prescelta sia la gerarchica, si intenderà che gli altri interessati abbiano rinunciato al diritto di far decidere la controversia dalla Giunta in sede contenziosa, se entro quindici giorni dalla notificazione non abbiano fatto opposizione con atto notificato al ricorrente e depositato, entro i successivi cinque giorni, presso l'ufficio di prefettura. Se invece la via prescelta dal ricorrente sia la contenziosa, il giudizio si estende di diritto a tutti gli altri interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-4

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Art. 4 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo