Regolamento›Titolo II
Art. 3
In vigore dal 10 ott 1907
Il presidente convoca d'urgenza la Giunta in Camera di consiglio nel caso previsto dall' della legge, se la deliberazione non può essere differita al primo giorno in cui la Giunta si aduna per l'udienza.
Può altresì, con decreto motivato, convocare la Giunta in Camera di consiglio, quando per il numero o la gravità dei ricorsi discussi, non sia possibile esaurire la deliberazione dopo la udienza.
Delle udienze e delle convocazioni in Camera di consiglio straordinarie, i consiglieri debbono essere avvisati, a cura della segreteria, almeno ventiquattro ore prima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-3