RegolamentoTitolo II

Art. 2

In vigore dal 10 ott 1907
Il presidente, al principio di ogni anno, determina i giorni delle udienze dalla Giunta. È in sua facoltà di fissare udienze straordinarie, qualora la necessità del servizio lo esiga. Il decreto che fissa le udienze straordinarie deve indicare gli affari da trattarvisi, ed essere affisso tre giorni prima nella segreteria. Per le udienze ordinarie deve affiggersi nella segreteria ventiquattro ore prima una tabella contenente l'elenco dagli affari che saranno discussi in ciascuna udienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-2

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